Dallo stupro con i jeans al piedino

Il concetto di stupro nella giurisprudenza italiana sta mutando, integra nuove tipologie di casi e si inserisce in contesti che fino a poco tempo fa erano trattati come casi alieni alla violenza sessuale.
Nella nozione di atti sessuali si devono includere non i soli atti che involgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano zone erogene, secondo la scienza medica, psicologica, antropologica, sociologica, ovvero le zone del corpo conosciute come stimolanti dell’atto sessuale.
In generale, da tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione tende ad allargare le maglie della violenza sessuale, spesso in maniera smisurata, fino a considerare perseguibili penalmente anche condotte che possono, al limite, assumere una connotazione penalistica più blanda.
Certo è che sono off limits il toccamento o palpeggiamento del fondoschiena, la toccatina repentina ed insidiosa, la toccata fugace al seno, il toccamento della coscia, la Manomorta, il palpeggio delle ascelle, la strusciatina.
Anche un signore che aveva fermato per strada una ragazza in motorino e le aveva messo addosso gocce di profumo accarezzandole i polsi è stato condannato per violenza sessuale.
Insomma, l’unico sfogo che la Cassazione ancora sembra concedere è fare piedino. Il gesto di fare “piedino” ossia di trattenere il piede di un’altra persona tra i propri, osservò in proposito la Suprema Corte, non è una manifestazione dell’istinto sessuale e quindi non è un reato.
Ma se le sentenze degli ermellini sono state a favore delle donne, non mancano i casi clamorosi e controversi come le dispute in materia di stupro con i jeans ed in materia di bacio sulle labbra .
La pronuncia che fece più scalpore fu quella che stabilì l’impossibilità di parlare di violenza nel caso in cui la vittima portasse i blue-jeans. L’indossare l’indumento significava “essere consenziente” a causa della difficoltà di sfilare i pantaloni “senza la fattiva collaborazione di chi lo porta”. Si riteneva che l’indumento in questione fosse intrinsecamente incompatibile con una condotta di violenza sessuale, dal momento che i jeans risultano difficili da sfilare anche per chi li indossa.
Da allora una serie di marce indietro, tant’è che è giunto presto il ripensamento della Corte, la quale ha sostenuto, in più di una occasione, possibile la violenza sessuale anche se la vittima indossa i jeans.
Infine, secondo la Corte, se il bacio sulla bocca attinge una zona considerata erogena, esso, tuttavia, perde il connotato sessuale ove scoccato in particolari contesti sociali e culturali. Ad esempio, nella tradizione russa il bacio sulla bocca è una forma di saluto, in guisa che il bacio alla russa non può identificarsi come atto sessuale. Lo stesso si può dire per taluni contesti familiari o parentali, ove il bacio sulla bocca tra parenti è un mero segno di affetto.