L’INTRODUZIONE DELLA PORNOGRAFIA VIRTUALE

Un’importante innovazione apportata all’art. 600 quater c.p.
Con la legge n. 38 del 2006 è stato aggiunto un nuovo comma (art. 600 quater 1) che estende la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l’utilizzo di minori degli anni diciotto (artt. 600 ter e quater), alle medesime condotte aventi oggetto immagini virtuali.
La scelta di estendere la rilevanza penale della pornografia alle immagini virtuali sembra introdurre nell’ordinamento una fattispecie a tutela della morale o del buon costume, piuttosto che una estensione del presidio repressivo posto a difesa della personalità individuale dell’individuo che è l’oggetto, invece, delle restanti disposizioni incriminatici.
Con l’aggiunta di questo nuovo comma il legislatore ha voluto colpire coloro che, anche se in modo virtuale (ad esempio con disegni o modifiche alle immagini), posseggano materiale che possa ingenerare fantasie sessuali verso i minori.
La fattispecie in esame secondo una parte della dottrina risulta eccessiva al punto da essere pericolosa per coloro che, allo scopo di strappare una risata agli amici, posseggano delle immagini che vedano coinvolti dei minori (una di queste situazioni, ad esempio, si verifica attraverso la ormai famosa burla che consiste nel creare un fotomontaggio, applicando la foto dell’organo sessuale maschile di un adulto sulla foto di un bimbo, asserendo di essere sin da piccoli delle persone sessualmente molto dotate).
Tale fattispecie di reato, secondo altra parte della dottrina risulta, invece, molto efficace per prevenire quelle situazioni che, attraverso questa pornografia virtuale, essendo quest’ultima di minore impatto, possano indurre i destinatari del materiale prodotto a far propria la convinzione che la pedofilia non sia un fatto così grave.
Si è infatti ritenuto che le condotte relative alla produzione destinata alla diffusione o alla cessione, implicando una destinazione alla circolazione del materiale pornografico rappresentante persone che sembrano essere minori, siano suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione del fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare meritevoli di repressione penale.