Delitto passionale e responsabilità penale

I mass-media ci abituano ormai giornalmente, soprattutto d’estate, a delitti efferati di donne da parte di mariti, amanti, fidanzati, ex coniugi e pretendenti respinti. Delitti risolti e non risolti.

Spesso le forze dell’ordine a cui pervengono le denunce per stalking intervengono troppo tardi quando il massacro è ormai compiuto.

Il codice penale giustamente ha sancito che gli stati emotivi come turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche del soggetto, e quelli passionali come odio, amore, gelosia, non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

Solo la perizia psichiatrica può stabilire l’incapacità di intendere o volere e dunque la non imputabilità del reo.

Per lo più le donne vengono uccise dai “loro uomini” con arma da fuoco o a coltellate e per motivi di gelosia, rabbia o vendetta. Secondo alcuni psichiatri, l’uomo, nei delitti passionali, uccide con il coltello perché rappresenta un simbolo fallico, attraverso il quale esercita il possesso esclusivo e totale, fino alla morte della propria donna.

In tali situazioni l‘impulso affettivo che più frequentemente arma la mano dell‘autore del delitto è la gelosia, definibile come quel sentimento istintivo e irrazionale contraddistinto dalla paura di perdere la donna amata e fondato su una concezione distorta del rapporto di coppia, traballante perché fondato sull‘idea del possesso, sull‘insicurezza, sulla perdita di autostima e sull‘antagonismo nei confronti dei propri simili.

Chi uccide oltre all’orrore di aver ucciso ha il terribile rimpianto della persona che ha ucciso ecco perché la maggior parte di questi omicidi si conclude con il suicidio dell’assassino.

Per concludere, secondo gli Ermellini, l’omicidio commesso dal marito per salvaguardare l’onore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dell’orgoglio maschile in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, è apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio.

Ragion per cui si tratta di omicidio comune, senza attenuanti.