Il primo caso di cyberstalking tramite facebook è lucano

Finalmente lo stalking è reato ed è delitto e non contravvenzione, grazie anche al doveroso interessamento del Ministro delle Pari Opportunità che ha fortemente voluto questa legge.

L’Italia ha compiuto un passo di grande civiltà e il legislatore ha avvertito la necessità di adeguare il nostro ordinamento all’evoluzione della società sanzionando quei comportamenti odiosi ed invasivi della sfera privata che spesso sono l’anticamera di efferati delitti.

Vale la pena ricordare brevemente un caso dicyberstalking avvenuto a Lagonegro su cui è intervenuta la sentenza n.32404 della Sesta Sezione Penale della Cassazione, risalente al 16 luglio 2010, che ha confermato lamisura degliarresti domiciliari nei confronti di un ragazzo della provincia di Potenza.

Il giovane era stato denunciato dalla sua ex-fidanzata, con l’accusa di aver intrapreso una condotta molesta dopo la fine della loro relazione.

Per l’accusa, c’erano stati “continui episodi di molestie, consistiti in telefonate, invii di SMS, messaggi di posta elettronica e tramite Facebook, anche nell’ufficio dove lei lavorava”.

E addirittura anche la pubblicazione su Facebook di unfilmato a luci rosse risalente al periodo della loro relazione.

L’ex–fidanzato stalker, non rassegnato, aveva anche minacciato il nuovo compagno della ex spedendogli fotografie di rapporti sessuali della sua precedente relazione.

Una situazione impossibile da poter continuare a sopportare.

La Sesta Sezione Penale ha trovato gravi indizi di colpevolezza nel caso, dato uno stato di profondo disagio nonché paura provocato alla ragazza.

Ergo, la condotta persecutoria e assillante nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook costituisce una vera e propria molestia, punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall’articolo 612 bis del codice penale.

Di stalking si è dunque trattato, anche e soprattutto via Facebook, ma il cyberstalker rivendica una relazione con la vittima sostenendo di essere lui vittima della persona che ha sporto denuncia, cioè che è stato provocato, abbandonato, danneggiato.